1. La presente legge promuove la tutela e la valorizzazione del prodotto gastronomico finito denominato «pizzoccheri di Teglio», attraverso l'istituzione di un distretto di ristorazione costituito da una rete di cucine locali, individuate in un circuito di osterie, trattorie, ristoranti locali e alberghi ricadenti nei comuni della provincia di Sondrio e della Valtellina.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, si prevede, altresì, la tutela e la promozione della ricetta originale dei «pizzoccheri di Teglio», custodita dall'Accademia del pizzocchero di Teglio, riportata nell'allegato A annesso alla presente legge.
3. I prodotti utilizzati nella ricetta originale dei «pizzoccheri di Teglio», di cui all'allegato A annesso alla presente legge, appartengono al patrimonio gastronomico della provincia di Sondrio e sono tutelati nella loro composizione e autenticità dalla presente legge.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta provinciale di Sondrio, di intesa con la regione Lombardia, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono costituiti il distretto di ristorazione della Valtellina e il Comitato per la tutela e la valorizzazione dei prodotti gastronomici della provincia di Sondrio e del prodotto gastronomico di cui all'articolo 1, comma 1, di seguito denominato «Comitato».
a) quattro soggetti designati dalla provincia di Sondrio, di cui due rappresentanti dell'ente locale e due rappresentanti degli organismi pubblici o privati che operano nel settore del turismo, della cultura, dell'arte e della ristorazione;
b) un rappresentante per ciascuno dei comuni che compongono la provincia di Sondrio, designati tra i soggetti che rappresentano enti od organizzazioni che operano nel settore della tutela, della produzione e della promozione dei prodotti locali tradizionali;
c) cinque ristoratori designati dalle associazioni e dagli organismi di categoria, maggiormente rappresentativi a livello provinciale;
d) il presidente dell'Accademia del pizzocchero di Teglio, al fine di salvaguardare l'identità locale dei prodotti tipici.
3. L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso. Il Comitato elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, il presidente che lo rappresenta.
4. Il Comitato ha il compito di promuovere la diffusione del prodotto di cui all'articolo 1, comma 1, e di garantire le modalità della sua preparazione e della sua somministrazione in conformità alla ricetta originale riportata nell'allegato A annesso alla presente legge, nonché dei prodotti gastronomici della provincia di Sondrio, a livello nazionale e internazionale, e di tutelarne le origini culturali.
5. Il Comitato è dotato di autonomia gestionale e contabile e la sua attività è finanziata tramite appositi fondi pubblici e privati.
1. Il Comitato, nell'ambito delle attività di tutela, di valorizzazione e di promozione
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di 30.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.